Art. 9.

      1. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera nonché al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.
      2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni dell'opera dichiarata di particolare valore artistico ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.